GIUDICE DI PACE DI MESTRE 22 NOVEMBRE 2004

 

Est. VAGLIO

Tizia  (avv. M. M.) c. Compagnia Aerea “X” s.p.a. (avv. F. R. e P. B.)

 

Trasporto di persone – Trasporto aereo – Ritardo nella consegna del bagaglio - Responsabilità del vettore – Limiti risarcitori – Danno da vacanza rovinata.

 

RIASSUNTO DEI FATTI ─ Tizia acquistò un biglietto di viaggio aereo per il volo Venezia-Roma-Lamezia Terme del giorno 26 luglio 2002, trasporto effettuato dalla compagnia aerea X. A Venezia, aeroporto Marco Polo, al momento della verifica dei titoli per l’imbarco consegnò il proprio bagaglio al personale addetto affinché venisse caricato sull’aereo. Tuttavia, giunta a Lamezia Terme, non le veniva riconsegnata la valigia, la quale le veniva invece restituita solo il 7 agosto 2002 presso la sua abitazione di Treviso, a vacanza finita. A causa della perdita del bagaglio, Tizia sostenne spese per l’acquisto di vestiario e beni di prima necessità durante la vacanza, nonché ingenti costi per i trasferimenti da e per l’aeroporto di  Lamezia Terme e per le telefonate di sollecito, per un importo complessivo di € 1.145,80. 

 

In caso di ritardo nella consegna del bagaglio, il risarcimento spettante al passeggero, più che riguardare un problematico ristoro economico delle spese anticipate per far fronte all’inadempienza del vettore aereo, deve essere commisurato al disagio patito per la (temporanea) perdita del bagaglio, per la necessità di provvedere tempestivamente alle conseguenti formalità burocratiche in aeroporto, per il dispendio di tempo ed energie “forzosamente” sottratti ad altre occupazioni e, in definitiva, alla preventivata vacanza.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE – 1. La domanda dell’attrice è fondata e dovrà essere accolta nei limiti in dispositivo.

 2. – Sull’eccepita incompetenza territoriale del giudice adito. Vale in proposito la regola generale di cui all’art. 20 c.p.c., secondo la quale è facoltativamente competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione: si tratta di un contratto di trasporto aereo, stipulato dall’attrice con la società convenuta sulla tratta Venezia-Roma-Lamezia Terme-Roma-Venezia mediante acquisto del relativo titolo di viaggio in agenzia turistica. Ne deriva che il luogo di esecuzione dell’obbligazione principale nascente dal contratto (il trasporto del passeggero e del suo bagaglio da Venezia a Lamezia Terme e ritorno, via Roma Fiumicino) coincide con il luogo dell’imbarco, ossia l’aeroporto Marco Polo di Venezia in loc. Tessera, con affermazione della competenza - giusta la ripartizione territoriale tra l'ufficio del giudice di pace di Venezia e quello di Mestre - di questo giudice di pace.

3. – È dunque ben introdotta la domanda avanti a questo giudice, territorialmente competente.

IN FATTO – 4. I fatti dedotti in giudizio dalle parti sono pacifici; risulta infatti, dalle rispettive allegazioni e deduzioni, che non sono contestate e dunque possono essere assunte per le vere seguenti circostanze: l'esistenza del rapporto principale; la mancata consegna del bagaglio dell'attrice una volta giunta a Lamezia Terme; il ritardo nella restituzione del bagaglio stesso, avvenuta solo in data 7 agosto 2002.

5. – A prescindere dall’eccezione d’incompetenza, restano dunque controverse soltanto le questioni relative alla disciplina applicabile al rapporto, alla qualificazione della responsabilità per ritardo nella riconsegna del bagaglio e per i relativi disagi patiti dall'attrice, nonché ai limiti del risarcimento dovuto, che, secondo quanto richiesto dalla compagnia aerea X, dovrebbe essere circoscritto ai limiti di valore previsti dalla Convenzione di Varsavia o, comunque, dalle condizioni generali di contratto del contratto di trasporto predisposte da X s.p.a.

IN DIRITTO – 6. Sulla disciplina applicabile al rapporto dedotto in giudizio. La disciplina del trasporto aereo nazionale va individuata, in generale, nelle norme del diritto comunitario di applicazione immediata o diretta, in quelle del codice della navigazione e nelle leggi speciali pertinenti, oltreché, in via residuale, nelle norme del codice civile in tema di contratto di trasporto.

7. – In particolare, per quanto attiene all'oggetto specifico della presente controversia, la disciplina di riferimento è oggi il Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997, come modificato dal Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli.

8. – L'art. 1 del Regolamento or ora richiamato, dispone che esso «attua le pertinenti disposizioni della convenzione di Montreal per quanto concerne il trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, stabilendo alcune disposizioni complementari. Esso estende altresì l’applicazione di tali disposizioni ai trasporti aerei effettuati in un unico Stato membro»; all'art. 3, comma 1, poi, viene stabilito che «la responsabilità di un vettore aereo comunitario in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli è disciplinata dalle pertinenti disposizioni della Convenzione di Montreal».

9. – Attese, pertanto, le citate disposizioni comunitarie - obbligatorie in tutti i loro elementi, direttamente applicabili all'interno degli Stati membri e prevalenti rispetto alle norme nazionali – la materia risulta regolata dal Regolamento (CE) n. 2027/97 e, in parte qua, dalla Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999. La Convenzione di Montreal, peraltro, sul piano internazionale è entrata in vigore il 4 novembre 2003, con il raggiungimento del numero minimo delle ratifiche da essa previsto ed è stata ratificata in Italia con la Legge 10 gennaio 2004, n. 12, entrata in vigore il 27 gennaio 2004.

10. – A prescindere dalla legge interna di ratifica, però, la Convenzione di Montreal, in quanto attuata all'interno degli Stati membri dal Regolamento (CE) n. 2027/1997, costituisce, in virtù del combinato disposto degli artt. 1 e 3, primo comma, il contenuto materiale della disciplina comunitaria applicabile alla materia in esame, a far data, come stabilito dall’art. 2, secondo comma, del Regolamento (CE) n. 889/2002, dall'entrata in vigore della Convezione medesima (04.11.2003).

11. – L'argomento sostenuto da parte convenuta, circa l’applicabilità al caso di specie della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, non può trovare alcuna considerazione nella presente decisione, attesa l’inequivoca disposizione di cui all'art. 1 della convenzione medesima, secondo cui essa si applica esclusivamente al trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile dietro rimunerazione. Essa non può pertanto essere invocata a disciplinare rapporti puramente interni, relativi al trasporto aereo nazionale.

12. – Stabilito che la disciplina della responsabilità del vettore aereo comunitario, dopo il 4 novembre 2003 (data di entrata in vigore della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999) è quella risultante dal Regolamento (CE) n. 2027/1997, che attua ed integra la predetta convenzione internazionale, occorre ora rilevare che, essendo il rapporto dedotto in causa relativo ad un contratto perfezionatosi il 20.06.2002, data di emissione del titolo di viaggio, detta disciplina non può trovare applicazione al caso di specie, non avendo essa - all'epoca dei fatti - ancora acquistato efficacia obbligatoria e vincolante sul piano normativo.

13. – Sulla responsabilità del vettore aereo. La disciplina di riferimento è, dunque, quella di cui al codice della navigazione e, in particolare, agli artt. 945 (responsabilità e limiti del risarcimento nel trasporto di bagagli consegnati) e 952 (limiti del risarcimento). Il primo degli articoli citati si limita a richiamare, per la responsabilità in ordine ai bagagli consegnati, le norme del codice della navigazione in tema di trasporto di merci; la seconda disposizione, in virtù di tale richiamo, sancisce un limite di risarcibilità del danno pari ad € 15,49 per Kg. Secondo l'art. 951, poi, il vettore aereo è responsabile non solo dei danni conseguenti alla perdita o all’ avaria delle cose consegnategli per il trasporto ma anche dei danni per il ritardo. Il risarcimento è dovuto, in virtù di tale disposizione, a meno che il vettore non dia la prova di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili secondo la normale diligenza per evitare il danno.

14. – A tale ultimo proposito, va subito sottolineato che la compagnia X non ha svolto alcuna efficace difesa sul punto, nulla avendo eccepito e comunque provato in ordine all'impiego della normale diligenza nell'adottare le misure necessarie e possibili per evitare lo smarrimento del bagaglio e il conseguente ritardo nella riconsegna dello stesso alla sig.ra P.; il blando riferimento a «l'intensificarsi del traffico aereo [...] in coincidenza dei periodi estivi e festivi quando […] si moltiplicano i disguidi» (cfr. comparsa di costituzione e risposta della compagnia X) non appare integrare la prova richiesta dalla norma in discorso. Ne consegue che deve essere affermata la responsabilità della società convenuta in difetto della prova liberatoria cui era onerata per legge.

15. – Sulla quantificazione e liquidazione del danno. Occorre premettere che, in concreto, non può essere utilizzato il criterio del limite di risarcibilità del danno, posto dall'art. 952 cod. nav., quando non risulti documentato in atti - come nel caso di specie - né altrimenti dedotto il peso effettivo del bagaglio per cui si controverte; essendo peraltro la norma in discorso posta a salvaguardia della posizione del vettore aereo, mirando essa in sostanza a porre una limitazione di responsabilità ed un contenimento del rischio, è preciso onere del vettore dedurre e documentare il peso all’imbarco del bagaglio per cui si richiede il risarcimento.

16. – Deve anche ritenersi che il limite d’indennizzo invocato dalla compagnia aerea convenuta, come stabilito dalle condizioni generali di contratto applicate dalla X s.p.a. e pari ad € 52,00 non può essere opposto all'attrice in quanto si tratta di clausola vessatoria secondo l’art. 1469 bis, terzo comma, n. 2, c.c. dunque inefficace verso il consumatore giusta il dispositivo dell’art. 1469 bis, terzo comma, n. 2, c.c.; da altro punto di vista, la clausola in discorso, nella misura in cui comunque costituisce una limitazione di responsabilità predisposta dalla convenuta, non può avere effetto perché non approvata espressamente per iscritto dall’attrice aderente al contratto, giusta la ben nota disposizione di cui all'art. 1341, 2° comma, c.c.

17. – Nella prospettiva dell'attrice, dovrebbe invero essere risarcito il danno per le spese sostenute al fine di ripristinare il vestiario ed altri beni necessari per la cura della persona, non avendo ella più avuto a disposizione il bagaglio che recava con sé al momento della partenza, nonché per le spese di trasferimento da e per l'aeroporto di Lamezia T. e per le telefonate di sollecito effettuate; a tale titolo, Tizia chiede la somma complessiva di € 1.145,80, documentata da una serie di ricevute fiscali e scontrini attestanti acquisti di maglie, mutande, perizomi, reggiseni, teli mare, creme solari e quant’altro. Inoltre, Tizia chiede di essere risarcita anche per il danno conseguente alla «patita mancata vacanza», da liquidarsi in via equitativa.

18. – A fronte della richiesta così formulata dall'attrice, questo giudice osserva innanzitutto che non può essere irrilevante - nella determinazione dell'entità del danno sofferto - considerare che: (a) il bagaglio, pur in ritardo, è stato restituito e, pertanto, non vi fu perdita dei relativi beni con conseguente diminuzione patrimoniale; (b) nemmeno le spese di cui l’attrice chiede, in sostanza, il rimborso rappresentano una vera e propria diminuzione patrimoniale, nella misura in cui i beni acquistati sono pur rimasti nella proprietà e nella disponibilità di Tizia; (c) certamente - sulla base della comune esperienza - l’attrice ha dovuto spendere delle somme per i trasferimenti da e per l'aeroporto di Lamezia T. e per le varie telefonate che ha dovuto fare per i solleciti, tuttavia tali somme non risultano documentate né sono obiettivamente determinabili.

19. – Sulla scorta di tali considerazioni è giusto ritenere che il risarcimento spettante all’attrice, più che riguardare un problematico ristoro economico delle spese anticipate per far fronte all'inadempienza del vettore aereo, vada commisurato al disagio patito per la (temporanea) perdita del bagaglio, per la necessità di provvedere tempestivamente alle conseguenti formalità burocratiche in aeroporto, per il dispendio di tempo ed energie “forzosamente” sottratti ad altre occupazioni e, in definitiva, alla preventivata vacanza.

20. – Nella determinazione del quantum, soccorre il criterio stabilito dal combinato disposto di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c., non potendo tale danno, pur oggettivo, essere determinato nel suo preciso ammontare.

21. – Appare pertanto equo, affermata la responsabilità della compagnia aerea AO, liquidare il danno patito dall’attrice nella somma onnicomprensiva di € 600,00, quale ristoro dei disagi e del dispendio di tempo e di energie provocati dall’inadempimento della convenuta.

22. – Le spese seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.

DISPOSITIVO ─ Il giudice di pace, definitivamente pronunziando, ritenuta la propria competenza e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione :

1. Accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità della società X s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., condanna la predetta a pagare a Tizia, quale risarcimento del danno conseguente all'inadempimento della convenuta, la somma complessiva di € 600,00, oltre ad interessi dalla domanda all’integrale pagamento.

2. Pone a carico della società X s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., le spese di giudizio che liquida, a favore dell’attrice, in € 316,09 per diritti, € 473,07 per onorari ed € 72,58 per spese borsuali e così nella complessiva somma di € 861,74, oltre al rimborso nella misura di legge delle spese generali ed accessori previdenziali e fiscali.

3. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva, come per legge.

4. Visto l’art. 52 del d. lg. 196/2003, dispone che sia preclusa, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti, come riportati sulla sentenza; a tal fine, manda alla Cancelleria per l'apposizione sull'originale della presente sentenza dell'annotazione di cui al 3° comma dell'art. 52, d. lg. 196/2003.