FONTE: Altalex, 25.10.2010
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 13 ottobre 2010, n. 21121 (*)
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Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. M.B. propone, nei confronti del Comune di Bassano del Grappa nonchè dell'Agenzia del Territorio (che resistono con controricorso), ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente avvisi di liquidazione ICI per gli anni 1999/2001, la C.T.R. Veneto riformava parzialmente la sentenza di primo grado, rilevando: che le rendite in contestazione furono attribuite prima del 31-12-1999 e furono notificate unitamente agli avvisi di liquidazione; che il Comune aveva riportato nei propri atti tutti i dati idonei ad esplicitare gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche poste a base della pretesa tributaria, nonchè i dati idonei a consentire al contribuente la conoscenza degli elementi essenziali del classamento; che anche in assenza di regolamento comunale il Comune poteva richiedere l'ICI sulla base della L. n. 504 del 1992; che l'inagibilità di due delle unità immobiliari in questione poteva essere fatta valere solo a partire dal periodo di imposta in cui veniva comunicata al Comune, ossia ex nunc; che dal La documentazione esibita in relazione alla unità immobiliare individuata al foglio 3 mappale 41 sub 7, avuto riguardo alla ampiezza ed alla posizione centralissima, appariva corretta la classe di merito attribuita nell'avviso opposto; infine che, avendo la L. n. 350 del 2003, stabilito una proroga senza soluzione di continuità rispetto ai termini previgenti di liquidazione dell'ICI per le annualità di imposta 1999 e successive, doveva ritenersi - a differenza di quanto affermato dai primi giudici - la tempestiva notificazione di tutti gli avvisi.
2. Preliminarmente deve essere esaminata - e disattesa - l'eccezione (sollevata dal controricorrente) di mancanza di specialità della procura posta a margine del ricorso. In proposito è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, (secondo la quale il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, essendo per sua natura speciale, non richiede ai fini della sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, sicchè risultano irrilevanti sia la mancanza di uno specifico richiamo al giudizio di legittimità sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito (v. tra le altre Cass. n. 26504 del 2009).
Il primo motivo di ricorso, col quale si deduce violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, e "manifesta contraddittorietà del giudicato" ai sensi dell'art. 360, n. 5, diversi profili di inammissibilità.
Tale motivo manca infatti della formulazione di idoneo quesito di diritto, giacchè si conclude con un interrogativo del seguente tenore: "in considerazione di quanto esposto, è legittima la retroattività delle rendite catastali come giudicato dalla sentenza opposta???", che non contiene la precisazione degli elementi necessari a consentire alla Corte una risposta comportante l'affermazione di un principio di diritto idoneo a definire la questione controversa. In relazione alla dedotta contraddittorietà della motivazione, è inoltre da rilevare che manca l'illustrazione richiesta dalla seconda parte dell'art. 366 bis c.p.c., illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l'onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un "quid pluris" rispetto all'illustrazione del motivo, e che consente. al giudice di valutare immediatamente l'ammissibilità del ricorso (v. Cass. n. 8897 del 2008). E' infine appena il caso di aggiungere che nella specie il dedotto vizio di motivazione sarebbe in ogni caso inammissibile in quanto non attiene all'accertamento in fatto bensì alla motivazione in diritto della sentenza.
Anche il secondo motivo, col quale si deduce violazione del D.Lgs. n. 504 del 1996, art. 11, art. 73 Cost., comma 2, e art. 152 c.p.c., risulta inammissibile per mancanza di idoneo quesito di diritto, posto che anche in questo caso il motivo si conclude con un interrogativo che non contiene la precisazione degli elementi necessari a consentire alla Corte una risposta comportante l'affermazione di un principio di diritto idoneo a definire la questione controversa.
E' inoltre da aggiungere che nella specie manca la chiara indicazione, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 6, dei documenti sui quali il motivo è fondato (innanzitutto gli avvisi opposti) nonchè della sede processuale in cui detti documenti risultano prodotti, e manca, soprattutto, il deposito, unitamente al ricorso, di detti documenti ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, onere che non può ritenersi soddisfatto con la mera richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio dei gradi di merito, nè, eventualmente, col deposito di tale fascicolo e/o del fascicolo di parte (che in ipotesi tali atti contenga), se esso non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato art. 369 c.p.c., e se nel ricorso non si specifica che il fascicolo è stato prodotto, indicando la sede in cui il documento è rinvenibile (v. S.U. n. 28547 del 2008 e, tra le altre, Cass. n. 24940 del 2009 nonchè n. 303 del 2010 e, da ultimo, SU n. 7161 del 2010), essendo appena il caso di aggiungere che il suddetto onere di deposito si applica anche nel processo tributario, non ostandovi il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 25, comma 2, per il quale "i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo", in quanto la stessa norma prevede, di seguito, che "le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio", con la conseguenza che non è ravvisabile alcun impedimento all'assolvimento dell'onere predetto, potendo la parte provvedere al loro deposito anche mediante la produzione in copia, alla quale l'art. 2712 c.c., attribuisce lo stesso valore ed efficacia probatoria dell'originale, salvo che la sua conformità non sia contestata dalla parte contro cui è prodotta (v. tra le altre Cass. n. 24940 del 2009).
Il terzo motivo, col quale si deduce nullità degli avvisi opposti per incompetenza funzionale della Giunta comunale a determinare l'aliquota ICI per gli anni 1999/2000, nonchè omessa pronuncia, è inammissibile per mancanza di quesito idoneo, posto che l'interrogativo che conclude entrambi i profili in cui si articola il motivo ("In considerazione di quanto esposto, previa declaratoria di omissione in giudicando, sono nulli gli atti - impositivi comunali?") risulta astratto e comunque privo di ogni riferimento utile a consentire alla Corte una risposta contenente l'affermazione di un principio di diritto idoneo a definire la questione controversa.
E' inoltre appena il caso di rilevare che manca l'indicazione e il deposito degli atti e documenti sui quali le censure sono fondate (in particolare, gli avvisi opposti nonchè gli atti processuali dai quali emergerebbe la dedotta omessa pronuncia).
Il quarto motivo, col quale si deduce nullità degli avvisi opposti per vizio di motivazione, è inammissibile perchè manca quesito idoneo, essendo gli interrogativi posti a conclusione di ciascuno dei profili in cui si articola il motivo astratti e in ogni caso privi di ogni riferimento utile a consentire alla Corte una risposta contenente l'affermazione di un principio di diritto idoneo a definire la questione controversa. Mancano inoltre, anche con riferimento al motivo in esame, l'indicazione e il deposito degli atti sui quali le proposte censure sono fondate (almeno degli atti impositivi della cui motivazione si discute), secondo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c., n. 6, e art. 369 c.p.c., n. 4, come interpretati dalla giurisprudenza di questo giudice di legittimità sopra citata.
Anche il quinto motivo (col quale si deduce nullità della notifica delle rendite catastali e omessa pronuncia, rilevando che il classamento è atto recettizio con efficacia dalla notifica e che la notifica è obbligo dell'Agenzia del Territorio) manca del quesito di diritto in relazione ad entrambe le censure proposte, essendo assolutamente astratto ed inidoneo a tal fine l'interrogativo che conclude il motivo, e anche in questo caso mancano l'indicazione e il deposito degli atti e documenti sui quali le censure proposte sono fondate.
Il sesto motivo (col quale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., nonchè del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, oltre che vizio di motivazione, sostenendo che la conferma della classe attribuita al garage dall'Ute sarebbe immotivata perchè basata su affermazioni apodittiche, senza il sopralluogo previsto dall'art. 61, cit. e tenendo conto solo delle caratteristiche estrinseche ma non delle caratteristiche intrinseche dell'immobile - epoca di costruzione, tipologia edilizia, stato di conservazione ecc.) presenta diversi profili di inammissibilità. In proposito, è innanzitutto da evidenziare che quando la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione (ancorchè insufficiente, parziale, incompleta) e risulti carente solo con riguardo ad alcuni aspetti controversi, non è configurabile error in procedendo per violazione dell'art. 132 c.p.c., bensì vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al quale non è richiesta la formulazione di un quesito di diritto, bensì (ai sensi della seconda parto dell'art. 366 bis c.p.c.) una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (essendo peraltro da ribadire che, come già esposto innanzi), secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l'onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un "quid pluris" rispetto all'illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l'ammissibilità del ricorso - v. Cass. n. 8897 del 2008). E' tuttavia appena il caso di evidenziare che non è configurabile vizio di motivazione con riguardo alla motivazione in diritto della sentenza. Giova inoltre aggiungere che nella specie il motivo manca di autosufficienza e che non risultano indicati e depositati (ex art. 366 c.p.c., n. 6, e art. 369 c.p.c., n. 4) i documenti e gli atti sui quali esso è fondato.
Il settimo motivo (col quale si deduce contraddittorietà della motivazione per aver affermato che l'accesso al garage di cui al motivo che precede sarebbe "stretto ma sufficiente" senza considerare che tale accesso è invece unico, stretto e introduce in un locale stretto e lungo) è inammissibile innanzitutto perchè si conclude con un quesito incongruo per il vizio denunciato e manca invece della illustrazione richiesta dalla seconda parte dell'art. 366 bis, inoltre perchè la censura proposta manca di autosufficienza nonchè dell'indicazione e deposito dei documenti su cui essa è fondata ai sensi dell'art. 166 c.p.c., n. 6, e art. 369 c.p.c., n. 4.
E' peraltro da sottolineare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il vizio di contraddittorietà della motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti tra loro in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della "ratio decidendi", cioè l'identificazione del procedimento logico-giuridico costo a base della decisione adottata, senza che il suddetto vizio possa riscontrarsi nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice da quello preteso o sollecitato dalla parte (v. sul punto Cass. n. 11918 del 2003 e n. 17076 del 2006), mentre nella specie viene denunciata contraddittorietà non tra le diverse argomentazioni poste a sostegno del decisum bensì tra il decisum (conferma della classe catastale attribuita) e "situazioni" definite dal ricorrente come "oggettive acclarate e di fatto".
La frase contrassegnata in ricorso col numero otto consta solo di una affermazione conclusa con due punti interrogativi, dalla quale non è dato comprendere quale statuizione della sentenza impugnata venga in particolare censurata e sulla base di quali argomentazioni nè quale sia il vizio denunciato. Pertanto, ove con tale affermazione si fosse inteso formulare un ottavo motivo di ricorso, lo stesso sarebbe inammissibile.
Con quello che viene contrassegnato come nono motivo non si espone una ulteriore censura alla sentenza impugnata, ria si chiede la "provvisoria sospensione dell'esecutività della sentenza opposta".
La richiesta non può essere accolta, posto che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, nel processo tributario è esclusa ogni possibilità di tutela cautelare nei confronti dell'efficacia esecutiva della pronuncia di secondo grado, secondo quanto stabilito nel D.Lgs. 31 dicembre 992, n. 546, artt. 49 e 68, senza che ciò determini un'ingiustificata lesione del diritto di difesa, in quanto la garanzia costituzionale della tutela cautelare deve ritenersi doverosa, anche alla luce della sentenza n. 165 del 2000 della Corte costituzionale, solo fino al momento n cui non intervenga una pronuncia di merito che accolga, con efficacia esecutiva, la domanda, rendendo superflua l'adozione di ulteriori misure cautelari, o ai contrario la respinga, negando in tal modo a cognizione piena la sussistenza del diritto ed il presupposto stesso dell'inibitoria (v. Cass. n. 7815 del 2010).
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato Inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00 di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
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FONTE: Altalex, 25.10.2010