SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4077
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
rilevato che con atto di citazione notificato il 13/4/2007 alla spa Gest Line (oggi spe Equitalia Polis), D.M.G. ha proposto opposizione alla iscrizione ipotecaria effettuata sull'immobile di sua proprietà, sito in ****, asserendo che la stessa era dipesa dal mancato pagamento di una cartella esattoriale mai notificata e relativa ad un preteso credito di natura sconosciuta, ammontante ad appena 916,93 Euro;
che nella contumacia della convenuta, il Giudice di pace di Castellammare di Stabia ha innanzitutto qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione e dopo aver ritenuto la propria competenza (rectius, giurisdizione), è passato all'esame del merito, all'esito del quale ha annullato l'iscrizione perchè il credito garantito non arrivava agli 8.000,00 Euro previsti come limite minimo dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, e succ. mod.;
che la spa Equitalia Pois ha impugnato l'anzidetta statuizione, deducendo con il primo motivo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, lett. e) bis, (nel testo in vigore dal 12/8/2006 per effetto della modifica introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, convertito nella L. n. 248 del 2006), in quanto il giudice a quo non aveva tenuto conto del fatto che la predetta novella aveva attribuito alle Commissioni Tributarie la cognizione di qualsiasi controversia in materia d'iscrizioni ipotecarie ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77; che con il secondo motivo la ricorrente ha invece dedotto la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, in quanto il Legislatore aveva fissato il limite minimo di 8.000, 00 Euro solo per l'avvio della espropriazione immobiliare, consentendo perciò d'iscrivere ipoteca anche per importi inferiori alla predetta soglia; che così riassunte le doglianze della ricorrente, osserva il Collegio che il D.M. ha notificato controricorso con il quale ha sostenuto l'infondatezza e, ancor prima, l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, che rivolgendosi contro una sentenza emessa dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, avrebbe dovuto essere proposta mediante appello e non con ricorso per cassazione; che quest'ultima eccezione non può essere condivisa perchè nel sistema all'epoca vigente, le sentenze pronunciate sulle opposizioni all'esecuzione potè - vano essere impugnate soltanto con ricorso per cassazione;
che tanto puntualizzato, giova rammentare che al pari delle controversie in tema di fermo di beni mobili di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, (che appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie solo se il fermo e stato eseguito a garanzia del soddisfacimento di crediti di natura tributaria: C. Cass. 2008/14831 e 2009/6593), anche quelle in tema d'iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento d'imposte o tasse (C. Cass. 2009/6594); che nel ricorso introduttivo la spa Equitalia ha sostenuto che la controversia esulava dalla giurisdizione del giudice ordinario perchè riguardava la legittimità o meno di un' ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77;
che nella memoria ex art. 378 c.p.c., ha precisato che si era trattato di un'iscrizione effettuata proprio a garanzia di un credito di natura tributaria, come del resto risultava dal documento n. 3, del fascicolo di primo grado del D.M.;
che tale documento, però, non offre alcuno spunto sicuro, in quanto nell'indicare il titolo del debito non pagato, utilizza l'espressione "totale tributi/entrate", che per la sua equivocità non è assolutamente in grado di comprovare l'erroneità della pronuncia impugnata;
che non emergendo nemmeno dagli altri atti elemento a favore della natura tributaria del credito, va pertanto confermata la sussistenza della giurisdizione ritenuta dal giudice a quo;
che il primo motivo del ricorso va, quindi, rigettato al pari, d'altronde, del secondo, a proposito del quale basta rilevare che rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, anche l'ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del cotribuente non supera gli 8.000,00 Euro;
che al rigetto del ricorso consegue la condanna della spa Equitalia Polis al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rigetta il ricorso e condanna la spa Equitalia Polis al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010.
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FONTE: ALTALEX n. 2791 del 05.03.2010.